Il Consiglio di Stato ha approvato definitivamente il decreto che stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e le professioni sanitarie. Il Consiglio di Stato, pur confermando che il Decreto risulta conforme alle finalità della legge, suggerisce alcune modifiche, tra le quali l’introduzione di un meccanismo di variazione tariffaria che riguarda i sinistri.
Cosa cambia?
Il Decreto amplia le garanzie assicurative per tutti gli operatori in ambito sanitario, evidenziando aspetti normativi atti a proteggere l’interesse del paziente e soprattutto del professionista sanitario.
Il testo è composto da 16 articoli, in particolare:
- L’art. 3 chiarisce l’oggetto della copertura assicurativa nell’ambito sia della responsabilità contrattuale sia in quella extracontrattuale e contiene anche la possibilità di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del medico che non abbia regolarmente assolto gli obblighi formativi e di aggiornamento.
- L’art. 4 dispone invece quali siano i massimali di garanzia delle polizze assicurative dipendenti dall’attività svolta (da un minimo di un milione fino a cinque milioni di €).
- L’art. 6 norma gli obblighi di pubblicità e di trasparenza delle strutture sanitarie e dei professionisti.
- L’art. 14 si occupa delle funzioni di governo del rischio e prevede specificatamente l’intervento dei medici legali.
Assicurazioni sanitarie, come funzionano?
Quando si svolgono professioni sanitarie avere una buona polizza assicurativa è fondamentale. Molti sono gli aspetti da prendere in considerazione e tutelare. Come molte polizze, anche quella dedicata alle professioni sanitarie è personalizzabile e può comprendere diverse garanzie:
- COLPA GRAVE Tutela dai danni causati da colpa grave garantendo la copertura economica necessaria.
- SOLIDALE Assicura in caso di danno causato in compartecipazione con altri medici.
- CESSAZIONE ATTIVITÀ Tutela dalle richieste di risarcimento avanzate nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività.
- PERDITE PATRIMONIALI Tutela dalle richieste di risarcimento per danni fisici, materiali e perdite patrimoni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività.
- TUTELA LEGALE Copre il costo delle spese legali, può comprendere anche la tutela legale attiva per facilitare il recupero crediti.
- RETROATTIVITÀ Assicura le richieste di risarcimento formulate durante la validità della polizza anche per fatti commessi nei 10 anni antecedenti la stipulazione.
- FIRMA ELETTRONICA FEA È la copertura supplementare di cui si ha bisogno se si adotta la firma elettronica avanzata, protegge in caso di danni al Cliente.
Se sei un professionista sanitario e hai domande o dubbi su cosa comprende la polizza dedicata alle professioni sanitarie e su come attivarla, non esitare a contattarci o a venirci a trovare in agenzia a Cittadella, Castelfranco Veneto, Camposampiero e Villafranca Padovana!